Chiarimenti decreto origine olio di oliva |
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| Venerdì 26 Settembre 2008 03:24 | |||
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Di seguito si riportano i quesiti suddivisi per argomenti concernenti i decreti in oggetto specificati, pervenuti dagli operatori e dalle associazioni di categoria, e le relative risposte fornite da questa Amministrazione centrale.
Il Decreto ministeriale 10 ottobre 2007, in quanto tale, si applica esclusivamente sul territorio nazionale. Gli oli commercializzati nell’Unione Europea devono ricondursi alle prescrizioni di cui al Reg. (CE) n. 1019/02. B) RICONOSCIMENTO, ATTRIBUZIONE DEL CODICE ALFANUMERICO E ADEMPIMENTI
Fermo restando gli adempimenti connessi con le norme igienico sanitarie e fiscali, non di competenza di questo Ispettorato, si fa presente quanto segue.
In base all’art. 2 del D. 05/02/2008, il riconoscimento deve essere richiesto secondo le modalità previste dal DM 14 novembre 2003 dalle aziende che effettuano il condizionamento dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine. Pertanto, le imprese che non effettuano il confezionamento vengono escluse da tale adempimento, nonché dagli obblighi connessi con il riconoscimento stesso (es. tenuta dei registri di carico e scarico).
Un’impresa che “imbottiglia con mezzi propri, senza una linea di imbottigliamento” è da considerarsi un’impresa di condizionamento. Tuttavia, essendo il riconoscimento e il rilascio del codice alfanumerico di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, spetta a dette Amministrazioni valutare l’idoneità dell’impianto.
In base al D.M. 14 novembre 2003, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o gli Enti da esse delegati, sono competenti al riconoscimento ed al rilascio del codice alfanumerico alle imprese di condizionamento dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio vergine di oliva, con indicazione dell’origine.
Qualora presso il produttore sia giacente olio interamente etichettato entro la data di entrata in vigore del D.M. 10 ottobre 2007, il medesimo produttore deve richiedere il riconoscimento dell’impresa di condizionamento ai fini del rilascio del codice alfanumerico, nonché la vidimazione del registro di cui all’art. 5 del DM 4 giugno 2004, prima di detenere e commercializzare olio della campagna 2008/2009.
E’ onere delle imprese di condizionamento riconosciute predisporre o reperire i registri di carico e scarico da adottare ai sensi del DM 4 giugno 2004.
Le imprese di condizionamento riconosciute devono dotarsi di un registro preventivamente vidimato dall’Ufficio periferico dell’ICQ competente per territorio. Lo schema di registro è quello proposto con circolare n. 22167 del 16 giugno 2004 di questo Ispettorato. Qualora lo schema indicato non risultasse idoneo alle esigenze di registrazione introdotte dal D.M. 10 ottobre 2007, lo stesso potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo allegato alla circolare 3369 del 01/04/2008, ovvero in forme diverse da quelle proposte, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all’effettiva gamma di oli d’oliva lavorati dall’impresa.
Per “origine esclusiva”, di cui ai modelli di registro proposti con circolare n. 3369 del 01/04/2008, si intende l’olio ottenuto da olive prodotte nello stesso Stato in cui è situato il frantoio di estrazione. Per “altra origine” devono intendersi tutte le altre tipologie di olio previste dal D.M. 10 ottobre 2007.
Riguardo le indicazioni da riportare nel frontespizio dei registri sopra richiamati, si ribadisce quanto detto con circolare n. 22167 del 16 giugno 2004, ovvero:
I codici delle operazioni riportati in appendice al modello di registro di c/s proposto con circolare n. 22167 del 16 giugno 2004, possono continuare ad essere utilizzati, considerata la sostanziale corrispondenza con quelli riportati in appendice al modello di registro di c/s proposto nell’ultima circolare prot. n° 3369 del 1° aprile 2008.
Il codice alfanumerico dell’impresa che ha effettuato il condizionamento, attribuito con il riconoscimento, deve essere riportato in etichetta.
Il codice di identificazione alfanumerico rilasciato dalle Regioni per il condizionamento dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine con l’indicazione di origine non può essere sostituito con il codice rilasciato dall’Organismo di Controllo in agricoltura biologica. Pertanto, nell’etichetta dei prodotti in questione provenienti da agricoltura biologica dovranno essere riportati entrambi i codici.
Si è dell’avviso che l’indicazione aggiuntiva “ITALIANO” riportata nell’etichettatura dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine, unitamente alla dicitura “Olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia”, possa essere riportata in quanto non in contrasto con l’attuale normativa disciplinante l’origine.
Il quesito non indica chiaramente quale sia il prodotto che intende riportare in etichetta la dicitura “100% olive italiane”, ovvero se trattasi di “olio di oliva-composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini” oppure di “olio extra vergine di oliva” o di “olio di oliva vergine”.
Sull’etichetta dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine deve essere riportato il codice alfanumerico della ditta che effettua il condizionamento.
Nel caso di olive prodotte nella propria azienda, occorrerà dimostrare la reale disponibilità dell’oliveto e la congruità delle produzioni di olive in rapporto all’olio ottenuto. Qualora ci si rivolga a terzi per la molitura, nel documento di trasporto delle olive al frantoio, è opportuno riportare una dicitura che indichi che trattasi di olive prodotte nella propria azienda. Nella relativa documentazione emessa dal frantoio per l’olio reso, dovrà essere riportata un’indicazione che lo stesso è stato ottenuto dalla molitura delle olive fornite dall’azienda.
I documenti fiscali utilizzati per la movimentazione dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine, sia allo stato sfuso che confezionato, ai fini della tracciabilità, così come anche previsto dall’art. 7 del DM 4 giugno 2004, devono riportare una dicitura concernente l’origine geografica del prodotto.
Fatta salva la documentazione connessa con la rintracciabilità dei prodotti, per l’olio ottenuto da olive fornite in conto lavorazione dagli olivicoltori, i frantoi dovranno riportare nella documentazione fiscale relativa all’olio reso un’indicazione che evidenzi l’origine geografica delle olive lavorate (es. Italia).
Fonte: ICQ (ispettorato centrale della qualità) web: www.politicheagricole.it
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Frantoio Smacchia Nicola




A seguito di numerose domande pervenute sull’applicazione del decreto sull’origine olio di oliva, è stato pubblicato un interessante documento rilasciato dall’ICQ (ispettorato centrale della qualità) che ha diffuso un manuale, sottoforma di domanda e risposta, che aiuta ad avere chiarimenti in merito.