Ma siamo proprio sicuri che si tratta della lavorazione dell'oliva, senza aggiunta di sostanze estranee o di olio di altra natura (art. 20 R.D.L. 15.10.1925, n. 2003). La normativa europea (Reg. CEE n. 2568/91 e successivi aggiornament) è molto chiara ed ha fissato gli standard qualitativi minimi che l'olio di oliva deve presentare per poter essere commercializzato con la dicitura "Olio Vergine" o "Olio Extra Vergine". La normativa vigente definisce infatti come oli "Vergini" di oliva quelli: "ottenuti dal frutto mediante operazioni puramente fisiche e senza alcuna miscelazione o aggiunta di oli di altra natura".
L’olio di oliva racchiude una gamma di prodotti diversi per qualità e caratteristiche, comunemente nel dire olio di oliva si usa una frase generica per definire tutti gli oli derivanti dalla lavorazione dell'oliva. Per questo è molto importante la denominazione di vendita riportata sull’etichetta in caratteri chiari e comprensibili per il consumatore. Cerchiamo di vederci chiaro!

Olio di oliva vergine: è l'olio ottenuto dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni che non causano alterazione dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio,dalla decantazione,dalla centrifugazione e dalla filtrazione, sono esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto ciò e bene fare un po’ di chiarezza. Nel Reg. Ce 1531/2001 sono state fissate le descrizioni e definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva, in vigore dal 1° novembre 2003, che riporteremo quì di seguito.
CLASSIFICAZIONE DELL'OLIO D'OLIVA
Tipologie di prodotti:
- Olio extravergine di oliva (extra virgin olive oil): olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 0,8 g per 100 grammi (0,8%) e con numero di perossidi minore di 20 (meq. O2/Kg. Olio).
- Olio di oliva vergine (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all’ingrosso): olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5, e la cui acidità libera è al massimo di 2 g per 100 grammi (2%) e con numero di perossidi minore di 20.
- Olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,50, e/o la cui acidità libera è superiore a 2 g per 100 grammi (3,3 %) e con numero di perossidi maggiore di 20.
Viene utile sapere che esistono anche:
Olio di oliva raffinato: è l'olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera non può eccedere 0,5 g per 100 grammi (0,5%) ma la cui rettificazione ne ha compromesso la parte aromatica caratteristica degli oli di oliva atti al consumo.
Olio di oliva: è l'olio di oliva ottenuto da un taglio d'olio raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera non può eccedere 1,5 g per 100 grammi (1,5 %); non è previsto un numero minimo di oli vergini da addizionare.
Olio di sansa di oliva: olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive oppure olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive. Olio di sansa di oliva greggio: Olio ottenuto dalla sansa d´oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici,oppure olio corrispondente all´olio di oliva lampante,fatte salve talune specifiche caratteristiche,escluso l´olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura,e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. Olio di sansa di oliva raffinato: Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera,espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
|