Si direbbe un caos, ma entro il 1 novembre tutti i frantoi dovrebbero presentare il progetto di valutazione antincendio, a cui dovrà seguire nel 2016 la Scia.
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. In poche parole, secondo l'interpretazione dei Vigili del Fuoco in risposta ad una precisa domanda di un utente al quesito sopra descritto, la risposta è la seguente: Il deposito di olio in un frantoio può essere ricompreso al punto 12 dell'allegato al d.P.R. 151/2011 in funzione della quantità depositata." I Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3” Un frantoio oleario, con annesso deposito di olio extravergine di oliva in tre silos di capacità 16 mc cadauno, si configura come attività 12B dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, per la presenza di un deposito di liquidi combustibili in quantità fino a 50 mc. Quindi di conseguenze bisogna adeguarsi alla normativa anticendio.....
ÂÂ Oltre al Danno la Beffa....? Mettiamo in chiaro delle cose, la temperatura di infiammabilità e di autoaccensione dell'olio d'oliva sono rispettivamente tra 245 e 340 gradi, inoltre non è un liquido diatermico è quindi questa interpretazione è davvero sbagliata, non ci resta che attendere i nuovi sviluppi nella speranza che alla Camera qualcuno si svegli. Anche perchè oltre al danno la beffa!!!, il perchè?, se il frantoioano volesse adeguarsi alla normativa, la spesa prevista si aggira intorno ai 8.000-10.000 euro...più beffa di così!!!!!!!