Chiarimenti decreto origine olio di oliva

bottiglia-olioA seguito di numerose domande pervenute sull’applicazione del decreto sull’origine olio di oliva,  è stato pubblicato un interessante documento rilasciato dall’ICQ (ispettorato centrale della qualità) che ha diffuso un manuale, sottoforma di domanda e risposta,  che aiuta ad avere chiarimenti in merito.


PRINCIPALI QUESITI RIGUARDANTI IL D.M. 10/10/2007 E IL D. 05/02/2008.

Di seguito si riportano i quesiti suddivisi per argomenti concernenti i decreti in oggetto specificati, pervenuti dagli operatori e dalle associazioni di categoria, e le relative risposte fornite da questa Amministrazione centrale.

A) APPLICAZIONE

  • Il DM 10/10/07 è obbligatorio anche per la commercializzazione negli altri stati dell’UE?

Il Decreto ministeriale 10 ottobre 2007, in quanto tale, si applica esclusivamente sul territorio nazionale. Gli oli commercializzati nell’Unione Europea devono ricondursi alle prescrizioni di cui al Reg. (CE) n. 1019/02.

B) RICONOSCIMENTO, ATTRIBUZIONE DEL CODICE ALFANUMERICO E ADEMPIMENTI

  • Per le nuove norme di commercializzazione degli oli d’oliva, cosa devono fare gli olivicoltori che portano le proprie olive al frantoio per la molitura per poi portarsi in azienda l’olio e successivamente confezionarlo su richiesta diretta dei consumatori?

Fermo restando gli adempimenti connessi con le norme igienico sanitarie e fiscali, non di competenza di questo Ispettorato, si fa presente quanto segue.
La vendita al consumatore finale di olio d’oliva deve avvenire in contenitori, di gamma di capacità prevista, adeguatamente etichettati e provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
Con l’entrata in vigore del Decreto ministeriale 10 ottobre 2007 è diventato obbligatorio indicare, nell’etichetta dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine, l’origine dell’olio ovvero lo Stato membro o il Paese terzo nel quale le olive sono state raccolte e nel quale è situato il frantoio di estrazione.
Le imprese di condizionamento, in base al Decreto 5 febbraio 2008, devono provvedere, entro il 31 maggio 2008, qualora non in possesso, a dotarsi del registro di carico e scarico di cui all’art. 5 del Decreto ministeriale 5 giugno 2004, per ogni stabilimento e deposito, e pertanto devono richiedere il riconoscimento secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 14 novembre 2003. Il codice alfanumerico attribuito con il riconoscimento dovrà essere riportato in etichetta.
In merito ai produttori di olive che si rivolgono a terzi per la molitura, si fa presente che, nei documenti di trasporto delle olive al frantoio e nella relativa documentazione emessa dal frantoio per l’olio reso, dovrà essere riportata un’indicazione che identifichi l’origine geografica del prodotto.

  • Quali sono i soggetti obbligati al riconoscimento?

In base all’art. 2 del D. 05/02/2008, il riconoscimento deve essere richiesto secondo le modalità previste dal DM 14 novembre 2003 dalle aziende che effettuano il condizionamento dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine. Pertanto, le imprese che non effettuano il confezionamento vengono escluse da tale adempimento, nonché dagli obblighi connessi con il riconoscimento stesso (es. tenuta dei registri di carico e scarico).

  • Cosa si intende per azienda di condizionamento? Chi imbottiglia con mezzi propri, senza una linea di imbottigliamento, è considerata un’impresa di condizionamento?

Un’impresa che “imbottiglia con mezzi propri, senza una linea di imbottigliamento” è da considerarsi un’impresa di condizionamento. Tuttavia, essendo il riconoscimento e il rilascio del codice alfanumerico di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, spetta a dette Amministrazioni valutare l’idoneità dell’impianto.

  • Chi è competente al rilascio del codice?

In base al D.M. 14 novembre 2003, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o gli Enti da esse delegati, sono competenti al riconoscimento ed al rilascio del codice alfanumerico alle imprese di condizionamento dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio vergine di oliva, con indicazione dell’origine.

  • Un produttore che ha imbottigliato tutta la produzione della scorsa campagna entro il 16/01/08 può richiedere il codice a inizio campagna 2008/2009?

Qualora presso il produttore sia giacente olio interamente etichettato entro la data di entrata in vigore del D.M. 10 ottobre 2007, il medesimo produttore deve richiedere il riconoscimento dell’impresa di condizionamento ai fini del rilascio del codice alfanumerico, nonché la vidimazione del registro di cui all’art. 5 del DM 4 giugno 2004, prima di detenere e commercializzare olio della campagna 2008/2009.

C) REGISTRI DI CARICO E SCARICO

  • Chi rilascia il registro di carico e scarico? Le regioni?

E’ onere delle imprese di condizionamento riconosciute predisporre o reperire i registri di carico e scarico da adottare ai sensi del DM 4 giugno 2004.

  • Posso omettere dal registro di carico e scarico lo schema relativo all’olio di oliva vergine dato che la mia azienda non lo movimenta?

Le imprese di condizionamento riconosciute devono dotarsi di un registro preventivamente vidimato dall’Ufficio periferico dell’ICQ competente per territorio. Lo schema di registro è quello proposto con circolare n. 22167 del 16 giugno 2004 di questo Ispettorato. Qualora lo schema indicato non risultasse idoneo alle esigenze di registrazione introdotte dal D.M. 10 ottobre 2007, lo stesso potrà essere realizzato secondo lo schema esemplificativo allegato alla circolare 3369 del 01/04/2008, ovvero in forme diverse da quelle proposte, a condizione che vi siano riportate tutte le indicazioni ivi previste riferibili all’effettiva gamma di oli d’oliva lavorati dall’impresa.
Per quanto detto, se una ditta di condizionamento non movimenta olio di oliva vergine, lo schema relativo a questa tipologia di olio può essere omesso dal registro in questione.

  • Cosa si intende nello schema del registro di carico e scarico per “origine esclusiva” e “altra origine”?

Per “origine esclusiva”, di cui ai modelli di registro proposti con circolare n. 3369 del 01/04/2008, si intende l’olio ottenuto da olive prodotte nello stesso Stato in cui è situato il frantoio di estrazione. Per “altra origine” devono intendersi tutte le altre tipologie di olio previste dal D.M. 10 ottobre 2007.

  • Quali sono le indicazioni da riportare sul frontespizio dei registri di carico e scarico?

Riguardo le indicazioni da riportare nel frontespizio dei registri sopra richiamati, si ribadisce quanto detto con circolare n. 22167 del 16 giugno 2004, ovvero:

  • a. registro di carico e scarico degli oli di oliva extravergini e vergini sfusi e confezionati con designazione di origine (decreto ministeriale 4 giugno 2004);
  • b. denominazione della ditta;
  • c. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, C.F. e/o partita IVA del titolare della ditta individuale o del rappresentante legale, qualora trattasi di una cooperativa, ovvero di una società;
  • d. sede legale della ditta;
  • e. sede dello stabilimento di confezionamento e/o deposito;
  • f. estremi relativi al Decreto di riconoscimento ed il relativo codice di identificazione alfa numerico rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
  • Avendo già i registri di c/s perchè etichettavo con l’indicazione “italiano”, posso continuare ad utilizzare i vecchi codici?
I codici delle operazioni riportati in appendice al modello di registro di c/s proposto con circolare n. 22167 del 16 giugno 2004, possono continuare ad essere utilizzati, considerata la sostanziale corrispondenza con quelli riportati in appendice al modello di registro di c/s proposto nell’ultima circolare prot. n° 3369 del 1° aprile 2008.

D) ETICHETTATURA

  • Deve essere riportato in codice alfanumerico in etichetta?

Il codice alfanumerico dell’impresa che ha effettuato il condizionamento, attribuito con il riconoscimento, deve essere riportato in etichetta.

  • Sono un operatore biologico:il codice alfanumerico rilasciato dall’organismo di controllo può sostituire in etichetta quello previsto dal d. 5 febbraio 2008?

Il codice di identificazione alfanumerico rilasciato dalle Regioni per il condizionamento dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine con l’indicazione di origine non può essere sostituito con il codice rilasciato dall’Organismo di Controllo in agricoltura biologica. Pertanto, nell’etichetta dei prodotti in questione provenienti da agricoltura biologica dovranno essere riportati entrambi i codici.

  • Si può riportare in etichetta l’indicazione “italiano” sopra la dicitura “ olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia”?

Si è dell’avviso che l’indicazione aggiuntiva “ITALIANO” riportata nell’etichettatura dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine, unitamente alla dicitura “Olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia”, possa essere riportata in quanto non in contrasto con l’attuale normativa disciplinante l’origine.

  • Si può riportare in etichetta l’indicazione “100% olive italiane” sopra la dicitura “ olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia”, nell’olio di oliva biologico?

Il quesito non indica chiaramente quale sia il prodotto che intende riportare in etichetta la dicitura “100% olive italiane”, ovvero se trattasi di “olio di oliva-composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini” oppure di “olio extra vergine di oliva” o di “olio di oliva vergine”.
E’ da premettere che le norme in vigore disciplinanti il settore dell’olio d’oliva non consentono di riportare l’indicazione dell’origine in prodotti diversi dall’olio extra vergine di oliva e dall’olio di oliva vergine.
Ciò precisato, per olio extra vergine (o vergine) di oliva ottenuto da olive coltivate in Italia, si è dell’avviso che la dicitura in questione possa essere riportata in etichetta. Tuttavia, questa non sostituisce l’indicazione dell’origine del prodotto prevista dal DM 10/10/2007 “norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’etichetta dell’olio vergine ed extravergine di oliva”, che ha reso obbligatorio indicare in etichetta lo Stato membro o il Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l’olio.

  • Nell’ipotesi di svolgimento di un servizio, quale quello di imbottigliamento conto terzi, risulta importante chiarire se, essendo il produttore responsabile del dell’olio e pertanto anche della sua origine, il cod. alfanumerico da apporre in etichetta sarà quello dell’azienda produttrice o dell’azienda che effettua il servizio di condizionamento ovvero se devono essere presenti entrambi.
Sull’etichetta dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine deve essere riportato il codice alfanumerico della ditta che effettua il condizionamento.

E) DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE

  • Sono un piccolo produttore di olio d’oliva. produco le olive nella mia azienda e mi rivolgo a terzi per la molitura. per dimostrare l’origine del mio olio cosa devo fare?

Nel caso di olive prodotte nella propria azienda, occorrerà dimostrare la reale disponibilità dell’oliveto e la congruità delle produzioni di olive in rapporto all’olio ottenuto. Qualora ci si rivolga a terzi per la molitura, nel documento di trasporto delle olive al frantoio, è opportuno riportare una dicitura che indichi che trattasi di olive prodotte nella propria azienda. Nella relativa documentazione emessa dal frantoio per l’olio reso, dovrà essere riportata un’indicazione che lo stesso è stato ottenuto dalla molitura delle olive fornite dall’azienda.

  • Per la corretta movimentazione dell’olio di oliva vergine ed extravergine risulta necessario chiarire se esiste un obbligo di indicazione di una determinata dicitura nei documenti di accompagnamento e fiscali, tanto per il prodotto confezionato che per il prodotto sfuso. in tale ipotesi se, nel primo caso, tale obbligo sarà da ritenersi correttamente adempiuto dall’etichetta principale posta sulla bottiglia.

I documenti fiscali utilizzati per la movimentazione dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine, sia allo stato sfuso che confezionato, ai fini della tracciabilità, così come anche previsto dall’art. 7 del DM 4 giugno 2004, devono riportare una dicitura concernente l’origine geografica del prodotto.

  • Per la corretta restituzione al produttore dell’olio di oliva vergine ed extravergine di oliva derivante dal processo di trasformazione, risulta necessario chiarire se e che tipo di obblighi documentali sussistono in capo all’azienda quale trasformatore, al fine di garantire all’olivicoltore-cliente la possibilità di apporre in etichetta le diciture obbligatorie di cui al dm in oggetto.

Fatta salva la documentazione connessa con la rintracciabilità dei prodotti, per l’olio ottenuto da olive fornite in conto lavorazione dagli olivicoltori, i frantoi dovranno riportare nella documentazione fiscale relativa all’olio reso un’indicazione che evidenzi l’origine geografica delle olive lavorate (es. Italia).

 

Fonte: ICQ (ispettorato centrale della qualità)
Ministero delle politiche agricole e forestali

web: www.politicheagricole.it

 

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Author: foxhy

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