D. Lgs. 152/99

D. Lgs. 152/99

Il D.Lgs 11 maggio 1999, n.152, ripubblicato sul Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 177 del 30 luglio 1999 ed entrato in vigore il 13 giugno 1999, prescrive la regolamentazione per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, attraverso l'individuazione degli obbiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; la tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi di ciascun bacino idrografico; il rispetto dei valori limite prescritti e riportati negli allegati al Decreto, differenziati in relazione agli obbiettivi di qualità del corpo ricettore; l'individuazione delle zone vulnerabili e delle zone sensibili nonché delle relative misure per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento; l'individuazione delle misure volte alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Dalla data di entrata in vigore del citato Decreto, sono state abrogate tutte le norme contrarie ed incompatibili, in particolare la Legge 319/76 (c.d. Legge Merli), la Legge 172/95, i D.Lgs 132 e 133 del 27/1/1992 ed altre normative previgenti ed alcuni articoli di normative antecedenti.

L'art. 45, comma 1 del D.Lgs 152/99 stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati".

Il titolare di un'attività produttiva che genera uno scarico di acque reflue industriali, in qualsiasi corpo ricettore, deve richiedere l'autorizzazione all'Ente competente del corpo ricettore stesso.

Sono considerati "esistenti" gli scarichi di acque reflue industriali in esercizio e già autorizzati. In tutti i casi diversi lo scarico sarà giuridicamente nuovo e quindi immediatamente tenuto al rispetto della nuova disciplina.

Tutti gli scarichi "esistenti" devono adeguarsi al D.Lgs 152/99 entro il 13 giugno 2002. 

paolo
Author: paolo

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