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Le normative che ruotano intorno all’etichetta dell’olio di oliva hanno innescato una miriade di pratiche burocratiche che gravano in modo pesante sul lavoro dei frantoiani. Lo scopo principale del legislatore è stato quello di fare chiarezza. Infatti il consumatore leggendo con attenzione l’etichetta presente sulla confezione di olio sarà in grado di capire esattamente cosa sta comprando e grazie anche alle ultime normative europee ha la possibilità di distinguere il prodotto italiano dagli oli di oliva provenienti da altri Paesi comunitari e non comunitari.
L’ultima normativa europea entrata in vigore il 1° luglio 2009 è stata il Reg. CE n. 182/2009, che ha modificato il Reg. CE 1019/2002 introducendo nuove norme di commercializzazione dell’olio di oliva. Le modalità applicative del regolamento su citato sono state recepite dal Decreto del Mipaaf (Ministero Politiche Agricole, Ambientali e Forestali) DM 8077 del 10 novembre 2009. Infatti con il DM 8077/09, in linea con le norme di tracciabilità della legislazione alimentare europea, è stata introdotta l’etichettatura di origine obbligatoria. Un importante novità che ha lo scopo di garantire sia il consumatore finale che ha il diritto di sapere che cosa sta comprando sia i produttori che devono essere in grado di impiegare metodi di produzione di qualità.
Tutti i soggetti che confezionano olio vergine e extravergine di oliva devono obbligatoriamente registrarti al SIAN come confezionatori con relativo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico olio (Art. 5 DM-8077/2009). Sono esenti da tale registro salvo registrazione al SIAN e successiva spedizione di una dichiarazione di esenzione della tenuta del registro di carico e scarico, solo i produttori di olio ottenuto dalle proprie olive.
Ricordiamo che, nella Comunità Europea, prima di questa importante regolamentazione di commercio dell’olio, venivano immessi sul mercato senza alcuna informazione chiara per il consumatore, svariati quantitativi di oli vergini ed extra vergini costituiti da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi (Tunisia, Spagna, Grecia, Marocco ecc).
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Origine obbligatoria in etichetta
La designazione dell’origine può figurare sull’etichetta unicamente per l’olio extra vergine d’oliva e per l’olio d’oliva vergine, per essa si intende l’indicazione di un nome geografico (art. 4 Reg. CE 1019/02 e successive modifiche).
In particolare è obbligatorio indicare sull'etichetta l'origine:
- comunitaria o un riferimento all'Unione europea (es UE, Made in UE o simili)
- Stato membro dell'UE (es Italia, Made in Italy, prodotto italiano o simili)
- Stato extra UE (es Tunisia, Made in Tunisia o simili)
- nome geografico relativo a una Dop/Igp (es Collina di Brindisi, Alto Crotonese ecc), denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.NB. è vietata l'indicazione in etichetta di qualsiasi altro nome geografico diverso da quelli consentiti dalla normativa vigente.
Nel caso di miscele di oli di oliva ottenuti da oli provenienti da Stati membri o paesi terzi, in etichetta dovrà essere apposta una delle seguenti diciture: “miscela di oli di oliva comunitari” oppure un riferimento allo Stato d’origine comunitario; “miscela di oli di oliva non comunitari” oppure un riferimento al Paese d’origine non comunitario; “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”oppure un riferimento allo Stato d’origine comunitario e non comunitario
Indicazioni facoltative, fermo restando che ogni singola partita di prodotto deve essere accompagnata dall'idonea documentazione.
Articolo 5 (Reg. 1019/2002 e succ. modifiche)
Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta di un olio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:
- a) l'indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
- b) l'indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive;
- c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini; i termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche possono figurare sull’etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche;
- d) l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.
«I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione è stata presentata entro e non oltre il 1° marzo 2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono non essere conformi ai requisiti dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 fino al 1° novembre 2011.»;
Avvertenze e consigli per il consumatore: si consiglia di acquistare sempre prodotti correttamente etichettati a norma di legge vigente. Per essere certi di comprare olio vergine o extravergine di oliva 100% Italiano bisogna prestare molta attenzione alla designazione di origine, il produttore italiano ha tutto l’interesse e la volontà di indicare in etichetta questo dato in modo chiaro e ben leggibile, viceversa oli non italiani, miscele ottenute da oli provenienti da Stati membri o paesi terzi, vengono segnalati, ricordiamo che è obbligatorio, nel retro etichetta, spesso, in caratteri piccoli che si confondono con le storielle sulla genuinità del prodotto ecc. ecc. Si fa presente inoltre che è in corso di approvazione a Bruxelles una norma per cui la dimensione dei caratteri utilizzati in etichetta non possa essere inferiore ai mm minimi previsti.
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