AGEA - Sanzioni pesanti per chi non trasmette con cadenza mensile entro e non oltre il 10mo giorno del mese, le attività di molitura delle olive del mese precedente, sanzioni da 500 a 10.000 euro...
Essa è disposta dall’Agea che potrebbe avvalersi anche dell'aiuto dell’Agecontrol, già conosciuta negli ambienti oleari.
Per evitare di cadere in queste sanzioni basta comunicare i seguenti dati:
- delle olive (kg di olive in entrata, kg di olive molite,olive molite di produzione del frantoiano, olive molite acquistate dal frantoiano);
- dell’ olio (olio ottenuto, olio restituito ai produttori );
- della sansa (sansa ottenuta e/o ceduta al frantoiano, sansa ritirata dai produttori);
- del numero delle ore lavorate ( lettura contatore inizio mese e fine mese).
La procedura può essere eseguita compilando un modello (da spedire nel caso in cui non si è informatizzati, alla stessa Agea ed all'assessorato all’agricoltura della provincia di appartenenza ) o anche attraverso le organizzazioni di categoria come i centri di assistenza fiscale (Caf) oppure in alternativa direttamente dal sito www.sian.it. Per accedere al sistema bisogna disporre di un codice, esso viene comunicato dalla stessa Agea.
Bisogna comunicare oltre ai dati anagrafici, anche il tipo di impianto oleario che si possiede (es. ciclo continuo o tradizionale).
Tutti i frantoiani sono tenuti a rispettare quanto riportato sopra ed ad attenersi alla circolare dell’Agea del 13/10/2006, e al decreto del ministero politiche agricole e forestali del 04/07/2007, l'anche se era gia in vigore da gennaio 2006 l'obbligo in cui i frantoiani debbono trasmettere i dati sulla produzione dell’olio d'oliva.