Modificata la normativa sui contenitori di olio d’oliva

E' stata Modificata la normativa in cui si da via libera al confezionamento delle mini bottiglie, con  capacità di 0,05 ml, grazie a questa modifica, non solo si tutela il consumatore eliminando il sospetto della natura oleosa che le vecchie ampolle potevano contenere ma si eliminano degli inconvenienti che la legge precedente aveva suscitato.

NB. elenco normativa aggiornata sulla commercializzazione dell'olio - clicca qui

Questa modifica è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del primo marzo 2006 dove il Senato della Repubblica Italiana ha approvato e convertito in legge il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 ossia la legge 81/06 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n.59 dell'11/03/06, dove la legge vieta la vendita olio extravergine d’oliva in ampolle o altri contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente, nei pubblici esercizi quali ristoranti, pizzerie ecc..

La legge precedentemente citata aveva creato scetticismo tra i ristoratori in quanto costoro sostenevano che non era possibile dare ad ogni cliente una bottiglia di olio d'oliva e successivamente riutilizzarla per altri clienti perchè il consumatore da parte sua poteva pensare che l'olio poteva essere soggetto a diverse miscele, di positivo questa legge obbligava a far conoscere ai clienti l'origine e la provenienza dell'olio d'oliva, si obbligava anche di utilizzare contenitori idonei e facilmente controllabili, grazie alla modifica sulla capacità di contenuto viene risolto anche lo scetticismo dei ristoratori.

In questi mesi l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità sta controllando (se si applica la legge) a tappeto i ristoranti Italiani riscontrando a volte irregolarità riconducibili alle vecchie oliere e/o ampolle prive di etichettatura o confezioni non conformi, sono state eseguite sanzioni che vanno da 1000 a 3000 euro per chi non si adegua alle normative vigenti è comunque consentito il pagamento immediato in misura ridotta di un importo pari a 1.000 euro.

Ogni confezione deve riportare le "Indicazioni obbligatorie sulla categoria dell'olio":

Olio extra vergine di oliva:Olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

Olio di oliva vergine:Olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

Olio di oliva:olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazionee oli ottenuti direttamente dalle olive.

Olio di sansa di oliva: olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenutodopo estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive.

Nessun commento ancora

Lascia un commento

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento