Nuovo Registro Telematico SIAN per l’ Olio di Oliva

Si informano tutti gli operatori che se non si effettua l'operazione di "CHIUSURA STRAORDINARIA REGISTRO" entro il 30/06/2015, questa sarà eseguita automaticamente dal sistema alla data del 01/07/2015 riportando le giacenze iniziali calcolate nel nuovo registro.

Vi ricordiamo anche che dal giorno 01/07/2015 il registro telematico con le nuove modalità sarà OBBLIGATORIO per tutti gli utenti.

Il Sian, a partire dal 01/07/2015, renderà operativo il Nuovo Registro Telematico per l'olio d'oliva rispondendo integralmente a tutte le disposizioni contenute nel DM 16059 del 2013.

Per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo registro telematico è stata istituita una apposita procedura che consente di trasferire in automatico tutti i dati presenti delle aziende al nuovo registro...

Molti software mettono a loro disposizione operatori come il caso di NEXTFUTURE dove gli operatori in modo totalmente gratuito chiamano ed operano a distanza, facilitando le aziende stesse...

Ricordiamo alcuni esempi di chi sono esclusi dall’obbligo di tenuta del registro:

1)    chi possiede oli d’oliva da utilizzare come ingredienti in prodotti alimentari, come le conserve sott’olio, i prodotti da forno e dolciari, o che questi oli non siano destinati ad usi alimentari.

2)   quegli olivicoltori che non lo ha ancora eseguito devono costituire e/o aggiornare il “fascicolo aziendale” prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive;

I produttori la cui produzione di olio annua è uguale o superiore a 200 Kg sono tenuti all'aggiornamento del fascicolo aziendale e la costituzione e la predisposizione del Registro Telematico....

I produttori NON sono obbligati alla comunicazione dei dati al SIAN se:

1) L'olio prodotto è detenuto sfuso in conto deposito presso il frantoio, in quanto quest'ultimo è tenuto alla comunicazione delle movimentazioni.

2) L'olio prodotto, precedentemente tenuto presso il frantoio viene restituito al produttore confezionato ed etichettato. Ovvero il produttore lo porta a casa propria in bottiglie o lattine recanti regolare etichetta con idicazione dell'origine, del lotto ecc.

In definitiva possiamo riassumere che l'obbligo di comunicazione al SIAN dei carichi e scarichi nasce nel momento in cui il produttore detiene l'olio sfuso presso serbatoi della propria azienda e intende commercializzarlo.

Nel momento in cui il nuovo registro andrà a regime (1 luglio 2015) chi produce meno di 500 Kg di olio annui potrà continuare la registrazione nelle modalità attuali ovvero mensilmente, chi invece produce più di 500 Kg annui dovrà adottare la tenuta del registro completo comunicando i movimenti entro il sesto giorno successivo.

Sanzioni:

1) Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute, che non detengono il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro e alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

2) Se non si provvedono alla registrazione dei movimenti o lo si fà in ritardo superiore ai sei giorni la sanzione è da cento euro a seicento euro, aumenta in base ai quantitativi di olio superiori a trentamila litri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. In questi casi si applica sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi."

Per maggior informazioni visitate il blog informativo messo a disposizione dall'ideatore del software NEXTFUTURE dott. Piervito Colonna

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