Con una nuova circolare, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) ha chiarito un punto che per anni ha diviso la filiera olivicola: l’olio miscelato, ottenuto unendo olio extravergine e olio vergine, non potrà più essere commercializzato con la denominazione “olio extravergine di oliva”. Il provvedimento supera il precedente orientamento amministrativo, che ammetteva questa possibilità a determinate condizioni, e introduce un criterio di classificazione più rigoroso per tutta la filiera, dal frantoio allo scaffale.
Cosa cambia rispetto al passato
Fino a oggi, un olio vergine con alcuni difetti organolettici poteva essere corretto attraverso la miscelazione con olio extravergine: se il prodotto finale rispettava comunque i parametri chimici e organolettici previsti per l’extravergine, poteva essere etichettato come tale. Questo orientamento amministrativo, secondo Coldiretti e Unaprol che ne avevano sollecitato il superamento, finiva per svuotare di significato il Panel test, lo strumento di valutazione sensoriale alla base della classificazione merceologica degli oli di oliva.
Con la nuova circolare questo meccanismo non è più ammesso: se anche una sola componente della miscela nasce come olio vergine, il prodotto risultante dovrà essere classificato e venduto come “olio vergine di oliva”, cioè nella categoria merceologica inferiore, indipendentemente dal risultato delle analisi chimiche sul prodotto finale.
Resta invece confermata la liceità della miscelazione tra oli extravergini di provenienze diverse: un blend composto esclusivamente da oli già extravergini, anche di più paesi, continua a poter essere etichettato come extravergine.
Il quadro normativo di riferimento
Il Masaf motiva l’intervento richiamando il Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione ai consumatori sui prodotti alimentari e il Regolamento (UE) n. 2104/2022, che distingue in modo netto le categorie merceologiche degli oli di oliva e tutela la denominazione di qualità superiore riservata all’extravergine. Secondo il Ministero, vendere come extravergine un olio miscelato con olio vergine contrasta con i principi di correttezza dell’informazione previsti da queste norme, perché comunica al consumatore una qualità superiore a quella reale del prodotto.
Gli obblighi operativi per frantoi e imbottigliatori
La circolare disciplina anche la gestione del periodo transitorio, un aspetto centrale per chi lavora l’olio miscelato in fase di stoccaggio o confezionamento:
- Olio sfuso: dovrà essere riclassificato come “olio vergine di oliva” entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in Gazzetta Ufficiale, e comunque prima di qualsiasi movimentazione o ulteriore lavorazione.
- Olio già confezionato: le bottiglie etichettate come extravergine prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione potranno continuare a essere commercializzate fino all’esaurimento delle scorte.
- Registri e schede tecniche: le aziende che effettuano blending devono aggiornare la documentazione interna e le ricette di miscelazione, in modo che nessun lotto di olio miscelato risulti più classificato come extravergine se contiene componenti vergini.
Le posizioni della filiera
Il provvedimento arriva dopo settimane di pressioni da parte delle principali organizzazioni di categoria. Coldiretti e Unaprol lo definiscono un passaggio decisivo nella lotta alle frodi e nella tutela del reddito degli olivicoltori. Anche Cia-Agricoltori Italiani ha espresso soddisfazione, sottolineando come la circolare metta “nero su bianco” il divieto assoluto di etichettare come EVO un prodotto non derivante da solo extravergine, pur chiedendo un intervento analogo a livello UE. Tra le aziende, Farchioni Olii ha accolto positivamente la circolare come elemento di chiarezza per gli operatori e per il consumatore finale.
Non mancano le riserve: alcuni osservatori del settore segnalano che il testo lascerebbe margini di incertezza sulla data di effettiva applicabilità pratica, un aspetto rilevante per la gestione delle scorte e per la programmazione dei controlli.
Controlli e sanzioni
Il tema dell’olio miscelato è al centro anche dell’intensificazione dei controlli in corso da parte dell’ICQRF, che nel 2025 ha effettuato oltre 7.200 ispezioni sull’olio d’oliva, il 21,1% in più rispetto al 2023. Diverse operazioni recenti — dalla Sicilia alla Toscana — hanno riguardato proprio prodotti ottenuti da miscelazioni non dichiarate correttamente in etichetta.
Sul piano sanzionatorio, indicare in etichetta la categoria commerciale in modo non conforme comporta sanzioni amministrative da 2.500 a 15.000 euro, oltre al sequestro del prodotto non conforme. Un deterrente che si aggiunge, per i casi più gravi, alle possibili conseguenze penali per frode in commercio.
Cosa devono fare ora le aziende del settore
Per frantoi, cooperative e aziende agricole che gestiscono anche fasi di blending, la nuova circolare richiede un adeguamento su più fronti: revisione delle ricette di miscelazione, aggiornamento dell’etichettatura per i lotti non ancora confezionati, riclassificazione delle scorte sfuse entro i termini previsti e verifica della tracciabilità documentale di ogni partita di olio miscelato. Per le aziende che lavorano solo extravergine puro, senza tagli con oli di categoria inferiore, la norma rappresenta invece un riconoscimento della qualità del prodotto e uno strumento in più contro la concorrenza sleale.
Domande frequenti
Cosa si intende per “olio miscelato” in questo contesto?
Si intende un olio ottenuto unendo olio extravergine e olio vergine di oliva. Con la nuova circolare, questo prodotto non può più essere etichettato come extravergine, anche se le analisi chimiche del blend finale rientrano nei parametri di quella categoria.
La miscelazione tra soli oli extravergini resta ammessa come extravergine?
Sì. Un blend composto esclusivamente da oli già extravergini, anche di provenienze diverse, continua a poter essere venduto con la denominazione “olio extravergine di oliva”.
Quanto tempo hanno le aziende per adeguarsi?
L’olio sfuso deve essere riclassificato come olio vergine entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in Gazzetta Ufficiale. Il prodotto già confezionato ed etichettato come extravergine prima dell’entrata in vigore può invece essere venduto fino a esaurimento scorte.
Cosa rischia un’azienda che continua a vendere olio miscelato come extravergine?
Sanzioni amministrative da 2.500 a 15.000 euro e il sequestro del prodotto non conforme, oltre a eventuali conseguenze penali nei casi configurabili come frode in commercio.
Sequestri e controlli sull’olio d’oliva: le notizie
Porto di Augusta: sequestrate oltre 1,5 tonnellate di olio vergine etichettato come extravergine
Nel porto commerciale di Augusta (Siracusa), Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato un container con oltre 1.500 chili di olio etichettato “extravergine” e diretto a Tbilisi, in Georgia. Le analisi del Laboratorio Chimico ADM di Palermo hanno accertato che il prodotto apparteneva in realtà alla categoria “vergine”. Il titolare della società esportatrice è stato deferito alla Procura di Siracusa per frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci (artt. 515 e 517 c.p.). L’operazione rientra nel protocollo d’intesa tra le due amministrazioni per il contrasto alle frodi sui traffici commerciali internazionali.
Palermo: sequestrate 60 tonnellate di olio tunisino.
La Guardia di Finanza, con Agenzia delle Dogane e ICQRF, ha bloccato 60 tonnellate di olio di provenienza tunisina venduto come extravergine italiano. Le analisi hanno rilevato il difetto organolettico del rancido, tipico dell’olio vergine, con un profitto illecito stimato oltre 300mila euro.
Livorno/Firenze: sequestrate 30 tonnellate di olio lampante spagnolo
L’ICQRF ha intercettato al porto di Livorno un carico di 30mila chili di olio lampante di origine spagnola, destinato a essere commercializzato come olio extravergine, bloccandolo prima che raggiungesse il mercato.
Toscana-Umbria: sequestrate oltre 380 tonnellate, 17 persone denunciate
Un’operazione condotta tra Toscana e Umbria ha portato al sequestro di oltre 380 tonnellate di prodotto per un valore superiore a 2 milioni di euro. Diciassette persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per falsa indicazione dell’origine o commercializzazione fraudolenta.
I controlli ICQRF in crescita: +21,1% dal 2023
Nel 2025 l’ICQRF ha effettuato oltre 7.200 ispezioni sull’olio d’oliva, il 21,1% in più rispetto al 2023. Sono aumentati anche gli operatori controllati (+26,6%) e le quantità di prodotto ispezionate (+34,3%). Sull’olio EVO 100% italiano l’attenzione è ancora maggiore: quasi 2.500 controlli nel 2025 (+26,4% dal 2023) e 67 denunce, con operatori controllati in crescita del 37,9%.
Il settore in numeri
L’olivicoltura italiana genera 2,3 miliardi di euro di ricavi, con oltre un milione di ettari coltivati e 619mila imprese attive. L’Italia è il primo consumatore mondiale di olio d’oliva, il secondo esportatore per valore e il terzo produttore mondiale.


