Principali adempimenti al decreto ministriale del 5 luglio 2005 per lo spandimento delle acque di vegetazione ( ARV ).
Limiti di accettabilità: 50 m/ha e 80 m/ha per anno rispettivamente per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e continuo.
Esclusione di alcune categorie di terreno
Acque di vegetazione e sanse sono proibite su terreni:
a) non adibiti ad usi agricoli;
b) con istanza inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua e lungo le coste, con distanza inferiore a dieci metri dall'inizio dell'arenile;
c) con pendenze superiore al 15% privi di sistemazione idraulica;
d) Boschivi;
e) con giardini, aree di uso pubblico;
f) aree di cava;
Stoccaggio Reflui:
- Le Regioni definiscono la capacità dei contenitori di stoccaggio.
- Fondo e pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati;
i contenitori in terra devono essere dotati di un fosso di difesa perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla rete scolante.
- Le Regioni individuano gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.
- Divieto di spandimento fino a quando perdurano le piogge e/o i terreni sono saturi d'acqua.
Inosservanze e sanzioni:
Le Regioni prevedono l'adozione di sanzioni anche interdittive secondo le gravità delle violazioni delle norme.
Il sindaco, sulla base dei controlli, può impartire specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità.