L'olio di Oliva
![]() La normativa europea (Regolamento CEE n. 2568/91 e successivi aggiornamenti) è molto chiara ed ha fissato gli standard qualitativi minimi che l'olio di oliva deve presentare per poter essere commercializzato con la dicitura "Olio Vergine" o "Olio Extra Vergine". La normativa vigente definisce infatti come oli "Vergini" di oliva quelli: "ottenuti dal frutto mediante operazioni puramente fisiche e senza alcuna miscelazione o aggiunta di oli di altra natura". |
L’olio di oliva racchiude una gamma di prodotti diversi per qualità e caratteristiche, comunemente nel dire olio di oliva si usa una frase generica per definire tutti gli oli derivanti dalla lavorazione dell'oliva. Per questo è molto importante la denominazione di vendita riportata sull’etichetta in caratteri chiari e comprensibili per il consumatore.
Cerchiamo di vederci chiaro! Iniziamo subito con il riportare quanto stabilito dal regolamento CE
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
Allegato XVI denominazioni e definizioni degli olio di oliva e degli olio di sansa di oliva di cui all'articolo 118
1. OLI DI OLIVA VERGINI
Gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
CLASSIFICAZIONE DELL'OLIO D'OLIVA
Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
a) Olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
b) Olio di oliva vergine: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria ;
c) Olio di oliva lampante: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
3. OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI
Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido
oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
6. OLIO DI SANSA DI OLIVA
Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall’olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
CARATTERISTICHE DEGLI OLI DI OLIVA - Allegato I (qui sotto riportata in modo non integrale) del Regolamento CEE n. 2568/91
M21
Categoria |
Acidità |
Numero dei perossidi mcq/O2/kg (*) |
Cere mg/kg(**) |
K232 (*) |
K270 (*) |
Delta-K (*) |
Valutazione |
Valutazione Mediana del fruttato (Mf) (*) |
1. Olio extra vergine di oliva |
≤ 0,8 |
≤ 20 |
≤ 250 |
≤ 2,50 | ≤ 0,22 | ≤ 0,01 |
Md=0 |
Mf>0 |
2. Olio di oliva vergine |
≤ 2,0 |
≤ 20 |
≤ 250 |
≤ 2,60 | ≤ 0,25 | ≤ 0,01 |
Md ≤ ►M22 3,5◄ |
Mf>0 |
3. Olio di oliva lampante |
> 2,0 |
- |
≤ 300 (3) |
- | - | - |
Md > ►M22 3,5◄ (2) |
- |
4. Olio di oliva raffinato |
≤ 0,3 |
≤ 5 |
≤ 350 |
- | ≤ 1,10 | <=0,16 |
- |
- |
5. Olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini |
≤ 1,0 |
<= 15 |
≤ 350 |
- | ≤ 0,90 | <=0,15 |
- |
- |
6. Olio di sansa di oliva greggio |
- |
- |
> 350 (4) |
- | - | - |
- |
- |
7. Olio di sansa di oliva raffinato |
≤ 0,3 |
≤ 5 |
> 350 |
- | ≤ 2,00 | <=0,20 |
- |
- |
8 Olio di sansa d'oliva |
≤ 1,0 |
≤ 15 |
> 350 |
- | ≤ 1,70 | <=0,18 |
- |
- |
(1) Somma degli isomeri che potrebbero (o meno) essere separati mediante colonna capillare. (2) O quando la mediana del difetto è inferiore o uguale a ►M22 3,5 ◄ e la mediana del fruttato è uguale a 0. (3) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5. (4) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5. |
Classificazione olio extra vergine di oliva in base ai criteri vedi tabelle "criteri di quallità" Tabella 1 e "criteri di purezza" tabbella 3
Estrazione dell'olio di oliva - il frantoio
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